Abusi edilizi

GRAFICA FATIMA IMMOBILIARE

VIGIANOAbusi edilizi, l’ordine di demolizione trova fondamento anche se la norma è successiva alla costruzione.

Tar Lazio, sentenza n. 2588 del 24/02/2016.

L’ordine di demolizione di un edificio abusivo può basarsi su una norma che non esisteva nel periodo in cui è stato realizzato l’abuso. Elemento essenziale, secondo il  Tar del Lazio, enunciato con la sentenza 258872016 è accertare l’opera abusiva e ripristinare il piano urbanistico.
Nel caso di specie un Comune aveva emesso un ordine di demolizione nei confronti di un edificio realizzato senza alcuna autorizzazione negli anni ’70. I proprietari del manufatto abusivo contestavano l’atto adottato dal Comune con il quale, ai sensi del Dpr 380/2001 Testo Unico in materia Edilizia veniva giustificata la demolizione, poiché la normativa era successiva all’opera abusiva. Secondo i ricorrenti l’ordine di demolire il manufatto abusivo, per essere valido, doveva invece rimandare alla Legge 47/1985, in vigore nel momento in cui il manufatto era stato realizzato. Il Tar del  Lazio ha invece edotto che, accertata l’irregolarità del manufatto, non ha rilevanza se l’ordine di demolizione fa riferimento ad una normativa entrata in vigore dopo l’illecito.