Recesso anticipato

GRAFICA FATIMA IMMOBILIARE

VIGIANOIL RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Corte di Cassazione, 17 Gennaio 2012 – n. 549, recesso dal contratto di locazione: il conduttore deve specificare i gravi motivi.

Ai sensi dell’art. 4 L. n. 392/1978, in tema di locazioni abitative le parti possono prevedere il recesso del conduttore in qualsiasi momento, dandone avviso al locatore a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima dell’esecuzione del recesso; anche in assenza di apposita pattuizione, il conduttore, in caso di gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Analoga previsione in materia di locazioni commerciali è contenuta nell’art. 27 L. n. 392/1978.

Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, i gravi motivi che giustificano il recesso anticipato devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. Tali motivi devono essere espressamente menzionati nella comunicazione di recesso, a pena di inefficacia della stessa.