Parti comuni del caseggiato. Cassazione n. 7466/2015

GRAFICA FATIMA IMMOBILIARE

VIGIANOUso parti comuni del caseggiato, non è possibile collocare una serra sul terrazzo di proprietà condominiale.

Secondo la Corte di Cassazione è illegittima, in quanto concorre ad alterare la destinazione d’ uso delle parti comuni: “alla realizzazione” di una grossa serra per piante” posizionata sul lastrico solare, esulando tale opera, per la sua accertata consistenza e per la sua natura, secondo la congrua valutazione del giudice di merito, dal disposto di cui all’art. 1102 c.c., secondo cui il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione ed il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimente uso secondo il loro diritto. Infatti, la realizzazione di una serra su un bene comune non rientra nella utilizzazione più intensa della cosa comune, trattandosi di opera che altera la normale destinazione del lastrico solare e che non è indispensabile all’utilizzo dell’appartamento di chi ha eseguito l’opera stessa”.